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108. (Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 108. (Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate)

Art. 108. (Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate)

1. Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del Codice.

2. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

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