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113. (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 113. (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi)

Art. 113. (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi)

1. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

2. Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

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