117. (Svolgimento della discussione)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 117. (Svolgimento della discussione)
Art. 117. (Svolgimento della discussione)
1. I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.
2. Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
3. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello