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123. (Avviso d'impugnazione alla cancelleria)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 123. (Avviso d'impugnazione alla cancelleria)

Art. 123. (Avviso d'impugnazione alla cancelleria)

1. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.

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Documenti collegati:

123.2 bis. (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore)123.2 bis. (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore)
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