126.(Fascicolo della causa riassunta)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa - Art. 126.(Fascicolo della causa riassunta)
Art. 126.(Fascicolo della causa riassunta)
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
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Documenti collegati:
CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 12/05/2010
Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem".
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