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128.(Determinazione dei giorni d'udienza)

128.(Determinazione dei giorni d'udienza)

Capo III Del procedimento d'appello

Art. 128.(Determinazione dei giorni d'udienza)
1. Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'articolo 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
2. Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
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