Art. 131.(Deliberazione dei provvedimenti) 1. Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice. 2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente. 3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.