Art. 131.(Deliberazione dei provvedimenti)
Art. 131.(Deliberazione dei provvedimenti)
1. Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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