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133.2 -bis.(Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per Cassazione)

Capo IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione

Art. 133.2 -bis.(Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per Cassazione)

1. Se sia stato proposto ricorso immediato per Cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di Cassazione.

2. Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto.

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