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139.(Istanza di rimessione alle sezioni unite)

 

Art. 139.(Istanza di rimessione alle sezioni unite)
1. L'istanza prevista nell'articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

2. Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice ed è inserito nel fascicolo d'ufficio.

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