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141.(Deliberazione dei provvedimenti)

 

Art. 141.(Deliberazione dei provvedimenti)

1. Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.

2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

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