Skip to main content

141.(Deliberazione dei provvedimenti)

 

Art. 141.(Deliberazione dei provvedimenti)

1. Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.

2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello