141.(Deliberazione dei provvedimenti)
Art. 141.(Deliberazione dei provvedimenti)
1. Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014
Questioni pregiudiziali o preliminari sollevate con il ricorso incidentale non condizionato - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o...
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello