144.2 -bis.(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio)
Art. 144.2 -bis.(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio)
1. Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.