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144.4 -quater. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte)

Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza Art. 144.4 -quater. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte)

Art. 144.4 -quater. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte)

1. Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
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(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 40/2006.

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