Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
Art. 146.(Albo dei consulenti tecnici)
1. Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.