Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
Art. 150.(Calcolo della svalutazione monetaria)
1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.