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152.2 -bis. (Liquidazione di spese processuali)

Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza - Art. 152.2 -bis. (Liquidazione di spese processuali)

Art. 152.2 -bis. (Liquidazione di spese processuali)

1. Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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(1) Articolo inserito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

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