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155.3 -ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche (1)

TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 155.3 -ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche (1)

Art. 155.3 -ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche (1)

1. La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

2. Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
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(1) Articolo inserito dall'art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 19, comma 6-bis del suddetto D.L. 132/2014.

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