161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)
Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) - Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)
Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) 1. Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice. ---- (1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 e modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.