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161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) - Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)
1. Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
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(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 e modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

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