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164.2 -bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) (1)

Art. 164.2 -bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) (1)

Art. 164.2 -bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) (1)

1. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
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(1) Articolo inserito dall'art. 19, comma 2, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 19, comma 6-bis del suddetto D.L. 132/2014.

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