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164.3 -ter (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) (1)

Art. 164.3 -ter (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) (1)

Art. 164.3 -ter (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) (1)

1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.
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(1) Articolo inserito dall'art. 18, comma 2-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 3, del medesimo D.L. 132/2014.

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