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165. (Partecipazione del creditore al pignoramento)

Capo II Dell'espropriazione mobiliare Art. 165. (Partecipazione del creditore al pignoramento)

Art. 165. (Partecipazione del creditore al pignoramento)

1. All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
2. Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
3. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

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(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 165. (Assistenza del creditore al pignoramento)
Il creditore istante può assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del Codice."

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