Art. 168.(Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita)
Art. 168.(Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita)
1. I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.
2. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.
3. Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.