169.2 -bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)
Art. 169.2 -bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)
Art. 169.2 -bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)
1. Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
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(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 169-bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)
Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri."
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