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169.5 -quinquies. (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)

Art. 169.5 -quinquies. (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)

Art. 169.5 -quinquies. (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)

1. I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

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