Skip to main content

172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)

Stampa
Pubblicato: 03 Aprile 2015
Ultima modifica: 11 Gennaio 2018
Visite: 2730

Art. 172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)

Art. 172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)
1. Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello