Art. 172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)
Art. 172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)
1. Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
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