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174.(Dichiarazione di residenza dell'offerente)

Art. 174.(Dichiarazione di residenza dell'offerente)

Art. 174.(Dichiarazione di residenza dell'offerente)
1. Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.

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