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176.(Comunicazione del decreto di decadenza)

Art. 176.(Comunicazione del decreto di decadenza)

Art. 176.(Comunicazione del decreto di decadenza)
1. Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.
2. Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del Codice.

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