Art. 178.(Procedimento di rendiconto)
Art. 178.(Procedimento di rendiconto)
1. Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del Codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.
2. Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.
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