Art. 179.4 -quater.(Distribuzione degli incarichi)
Art. 179.4 -quater.(Distribuzione degli incarichi)
1. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter. 2. Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati. 3. Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.