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179.4 -quater.(Distribuzione degli incarichi)

Art. 179.4 -quater.(Distribuzione degli incarichi)

Art. 179.4 -quater.(Distribuzione degli incarichi)

1. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
3. Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

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