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185.(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)

Art. 185.(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)

Art. 185.(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)
1. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

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(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 185. (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)
All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma degli articoli 615, 618 e 619 del Codice si applica la disposizione dell'articolo 183 del Codice."

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