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186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)

art. 186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)

art. 186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)

1. I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
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(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

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