Art. 187.bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)
Art. 187-bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)
1. In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.
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(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
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