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173.3 -ter. (Pubblicità degli avvisi tramite internet)

Art. 173.3 -ter. (Pubblicità degli avvisi tramite internet)

Art. 173.3 -ter. (Pubblicità degli avvisi tramite internet)

1. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
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(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 e modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.