189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)
Art. 189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)
Art. 189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)
1. L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo.
2. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.
___________________________________________________________
Documenti collegati:
procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - provvedimenti provvisori - in genere - revoca dell'assegnazione della casa familiare - titolo esecutivo - configurabilità - fondamen
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - iniziale assegnazione della casa coniugale - successiva revoca - titolo esecutivo a carico del cessato assegnatario - sussistenza - ordine di rilascio - necessità - esclusione - fondamento -...
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello