Art. 192.(Modalità di chiusura dell'inventario)
Art. 192.(Modalità di chiusura dell'inventario)
1. L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.
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