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192.(Modalità di chiusura dell'inventario)

Art. 192.(Modalità di chiusura dell'inventario)

Art. 192.(Modalità di chiusura dell'inventario)

1. L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.

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