Art. 194.(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione)
Art. 194.(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione)
1. Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del Codice.
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