In tema di opposizione a sanzioni amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso. Ne consegue che nei suddetti giudizi non è consentita la difesa personale delle parti in sede di gravame, anche in ragione del maggior tecnicismo che caratterizza i procedimenti d'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010