Intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6703 del 23/03/2011
Intervento autonomo - Ammissibilità - Criteri - Conseguenze - Giudizio avente ad oggetto azione ex art. 2932 cod. civ. in relazione a contratto preliminare di compravendita - Intervento per far valere la simulazione di detto contratto - Ammissibilità - Sussistenza.
Ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo. Ne consegue che è ammissibile l'intervento della banca creditrice la quale, al fine di far accertare la simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, abbia esercitato, nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. dal promissario acquirente, un'azione dichiarativa di nullità, consentita a chiunque ne abbia interesse, con lo scopo di rimuovere l'apparenza giuridica del negozio invalido, dalla cui esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. sarebbe derivata la sottrazione di un rilevante cespite del patrimonio del debitore alle garanzie previste dall'art. 2740 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6703 del 23/03/2011