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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Straniero – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017

Domanda di protezione sussidiaria - Presupposti - Rischio di subire un danno grave da soggetti privati - Configurabilità.

Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017