Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili
e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
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Art. 197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore (1)
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale» sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 22 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
- All'articolo 197, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «sentenza dichiarativa di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale».