Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Determinazione dell'assegno divorzile - Utilità economicamente valutabili - Godimento della casa di abitazione - Rilevanza.
In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15773 del 23/07/2020 (Rv. 658674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_155