Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione -Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta - Conseguenze.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 (Rv. 658634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653
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