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Attività di intermediazione mobiliare – Cass. n. 23489/2021

Contratti di borsa - Attività di intermediazione mobiliare - Contratto denominato "interest rate swap" - Forma scritta - Applicabilità dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Esclusione - Fondamento.

 

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato "interest rate swap", stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari.

Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 23489 del 26/08/2021 (Rv. 662316 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1346

 

Corte

Cassazione

23489

2021