Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Cass. n. 22496/2021
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità' e maternità - effetti - Figlio - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare - Presupposto - Consapevolezza del concepimento - Necessità - Prova - Fatto storico della consumazione di rapporti sessuali non protetti - Insufficienza - Ulteriori elementi - Necessità.
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22496 del 09/08/2021 (Rv. 662304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_147, Cod_Civ_art_148, Cod_Civ_art_269, Cod_Civ_art_277, Cod_Civ_art_316 bis, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059