Interruzione della prescrizione e intimazione di pagamento – Cass. n. 24677/2021
Sanzioni amministrative - applicazione - prescrizione - Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Interruzione della prescrizione - Intimazione di pagamento - Contenuto - Identificazione delle cartelle - Corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione - Sufficienza - Esclusione - Ragione.
In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 14/09/2021 (Rv. 662290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2943