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Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito – Cass. n. 27412/2021

Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - Ordine di esibizione di documenti - Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Necessità di rendere specifica motivazione - Insussistenza.

 

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (Rv. 662416 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210

 

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Cassazione

27412

2021