Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame – Cass. n. 36067/2021
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Risoluzione della questione di rito insorta in appello in merito alla nomina di CTU - Natura del provvedimento - Contenuto sostanziale di sentenza - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in ordine a questione di rito (quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 599 e 600 c. nav.), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva di quella di primo grado, risulta emessa al di fuori del presupposto di legge, occorrendo che detto provvedimento sia adottato prima di procedere alla trattazione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36067 del 23/11/2021 (Rv. 663295 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348 bis, Cod_Proc_Civ_art_348 ter